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La nostra missione è, fornire gli elementi indispensabili per individuare eventuali irregolarità ed anomalie finanziarie nei rapporti bancari chiusi od in essere e per tutelare il cliente dalle irregolarità riscontrate, quali Usura, Anatocismo, vizi contrattuali, fideiussioni, Commissioni di massimo scoperto, Lucro per valuta, attraverso un’analisi preliminare redatta in qualità di stima indicativa e successivamente in perizia asseverata.

Recentemente gli orientamenti Giurisprudenziali in materia di anomalie finanziarie stanno portando alla luce elementi a favore del correntista, le recenti Sentenze anche di Cassazione, evidenziano le irregolarità commesse dagli Istituti di Credito e ripetutamente perpetrate sul sistema, le continue vessazioni bancarie che quotidianamente affliggono gli imprenditori possono essere emarginate, identificandone i reati per ogni singolo prodotto Bancario che lega l’azienda all’Istituto erogante. Fondamentale è la competenza.
Analisi di :

  • Conti correnti ordinari
  • Conti correnti SBF e Anticipo fatture
  • Mutui ipotecari
  • Finanziamenti chirografari
  • Leasing
  • Derivati e Swap
  • Cartelle Esattoriali

  • A seguito dell’analisi preventiva verrà redatta con il professionista una strategia che evidenzi le modalità e le azioni più consone ai fini della tutela aziendale del proprio cliente.

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    ANATOCISMO

    Con il termine anatocismo (dal greco anà - di nuovo, e tokòs - interesse) si intende la capitalizzazione degli interessi su un capitale, affinché essi siano a loro volta produttivi di altri interessi (in pratica è il calcolo degli interessi sugli interessi).
    Nella prassi bancaria, tali interessi vengono definiti "composti". Un esempio di anatocismo è quello di capitalizzare (ossia sommare al capitale di debito residuo) gli interessi ad ogni scadenza di pagamento, anche se sono regolarmente pagati.

    Il fenomeno dell'anatocismo bancario è quella pratica, secondo cui gli interessi a debito del correntista venivano liquidati (sul conto) con frequenza trimestrale, mentre gli interessi a credito dello stesso erano liquidati con cadenza annuale. Ciò provocava un disallineamento nella maturazione degli interessi a debito ed il conseguente fenomeno dell'anatocismo, perché venivano calcolati interessi su interessi, secondo le modalità sopra descritte.

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    D.LGS 154/92 TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI BANCARIE

    Legge 17 febbraio 1992, n. 154 - Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 45 del 24 febbraio 1992).

    Art. 1. Ambito soggettivo d'applicazione

    1. Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti degli enti creditizi operanti nel territorio dello Stato e di ogni altro soggetto che, nel medesimo territorio, eserciti professionalmente attività di prestito e finanziamento o, in ogni caso, una o più delle attività indicate alle voci 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 14 dell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio (CEE) n. 646/89 del 15 dicembre 1989.

    Art. 2. Pubblicità

    1. Gli enti e i soggetti di cui all'art. 1 devono rendere pubblici in ciascun locale aperto al pubblico:

    a) i tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni di credito e di raccolta indicate nell'elenco allegato alla presente legge e per quelle eventuali che, pur avendo natura e requisiti delle predette operazioni, siano diversamente configurate dagli enti e dai soggetti di cui all'art. 1 deliberatamente con scopi elusivi; dovranno essere indicati il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive distinti eventualmente per forma tecnica, durata e classi di importo, nonchè, per le operazioni attive, la misura degli interessi di mora; per l'emissione di titoli andranno indicati il rendimento effettivo nonchè i parametri predeterminati in base ai quali tale rendimento può eventualmente variare;

    b) le altre disposizioni praticate per le operazioni di credito e di raccolta, ivi comprese le valute applicate per l'imputazione degli interessi a debito e a credito dei clienti;

    c) l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela.

    2. Per quanto riguarda i titoli di Stato, il Ministro del tesoro fissa, sentita la Banca d'Italia, i criteri e i parametri per la determinazione delle eventuali commissioni che gli enti creditizi pongono a carico della clientela in occasione del collocamento nonchè per la trasparente determinazione dei relativi rendimenti; il Ministro del tesoro stabilisce altresì gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda per il pubblico che incombano agli enti creditizi nell'attività di collocamento di titoli pubblici.

    3. L'obbligo di pubblicità di cui al comma 1 non può essere soddisfatto mediante rinvio agli usi.

    4. La pubblicità deve essere attuata con l'esposizione nei locali aperti al pubblico del testo della presente legge nonchè di avvisi sintetici datati e la diffusione in detti locali di fogli informativi analitici e datati da mettere a disposizione del pubblico. Gli avvisi e i fogli informativi devono essere datati e costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi, ai prezzi, alle condizioni e alle spese sopra indicati. Copia degli avvisi e dei fogli informativi deve essere conservata per cinque anni agli atti presso la sede legale e le filiali degli enti e dei soggetti di cui all'art. 1.

    5. Le informazioni rese pubbliche da ciascuno degli enti e dei soggetti di cui all'art. 1 devono avere identico contenuto in tutto il territorio nazionale e non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

    6. Le infomazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), devono essere parimenti indicate negli annunci pubblicitari e nelle offerte effettuate con qualsiasi mezzo, con cui gli enti e i soggetti di cui all'art. 1 rendono nota la disponibilità rispettivamente delle operazioni e dei servizi.

    7. Conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), la Banca d'Italia: impartisce istruzioni relative alla forma, al contenuto e alle modalità delle pubblicazioni, stabilisce criteri uniformi per il calcolo dei tassi d'interesse, degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; individua altre operazioni e servizi che si renda opportuno assoggettare agli obblighi di pubblicità di cui al presente articolo.

    Art. 3. Forma dei contratti.

    1. I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.

    2. La forma scritta non è obbligatoria per i contratti riguardanti la prestazione dei servizi che formano oggetto della pubblicità di cui all'art. 2, semprechè il loro prezzo unitario non ecceda l'importo massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro e comunque, in sede di prima applicazione, lire 50.000.

    3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per la forma dei contratti relativi a determinate categorie di operazioni e di servizi.

    Art. 4. Contenuto dei contratti.

    1. I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

    2. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente.

    3. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.

    4. Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle.

    Art. 5. Integrazione dei contratti.

    1. Nelle ipotesi di nullità di cui all'art. 4, comma 4, nonchè nei casi di mancanza di specifiche indicazioni, si applicano:

    a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;

    b) gli altri prezzi e condizioni resi pubblici nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

    Art. 6. Modifica delle condizioni contrattuali.

    1. I tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni previsti nei contratti di durata possono essere variati in senso sfavorevole al cliente; purchè ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio notificato.

    2. Nelle ipotesi in cui si proceda a variazioni generalizzate della struttura dei tassi, la comunicazione di cui al comma 1 potrà avvenire in modo impersonale tramite inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale.

    3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può prevedere diverse modalità di comunicazione per le variazioni riguardanti determinate categorie di operazioni e servizi ove ciò sia giustificato da motivate ragioni tecniche.

    4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.

    5. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere. Ove siano ammesse forme di comunicazione impersonale, il termine suddetto decorre dalla pubblicazione dei relativi avvisi.


    Art. 7. Decorrenza delle valute.


    1. Per le operazioni passive gli interessi sui versamenti presso un ente creditizio di denaro, di assegni circolari emessi dallo stesso ente creditizio e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato il versamento devono essere conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

    Art. 8. Comunicazioni periodiche alla clientela.

    1. Nei contratti di durata gli enti e i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a fornire per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno con comunicazione spedita o consegnata entro trenta giorni dalla fine dell'anno solare, una completa e chiara informazione sui tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate al cliente, nonchè su ogni altro evento ed elemento necessario al cliente per la comprensione dell'andamento del rapporto nel periodo di riferimento.

    2. Per i rapporti regolati in conto corrente il cliente ha diritto di ricevere estratti conto con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

    3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento degli stessi.

    4. Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 1 di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

    5. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per le comunicazioni di cui al comma 1.

    Art. 9. Sanzioni.

    1. Gli imprenditori, gli amministratori, i direttori, i dipendenti, i curatori, i liquidatori e i commissari che non osservano le disposizioni in materia di pubblicità di cui all'art. 2 sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni. Gli enti e i soggetti di cui all'art. 1 rispondono civilmente in solido e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili. Si osservano le disposizioni degli articoli 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni.

    2. In caso di ripetute violazioni, il CICR, su proposta della Banca d'Italia, può disporre la sospensione dell'attività di sedi e filiali.

    3. Entro il termine di trenta giorni il testo integrale del provvedimento del Ministro del tesoro di cui all'art. 90 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 141 del 1938 e successive modificazioni e integrazioni, è altresì pubblicato, a cura e spese dell'ente o soggetto trasgressore, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. In caso di inadempienza, la pubblicazione è disposta dalla Banca d'Italia ed al trasgressore si applica, per questo solo fatto, con la procedura di cui al comma 1, la sanzione pecuniaria di lire cinque milioni oltre al rimborso delle spese per la pubblicazione.

    4. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

    5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della presente legge, la Banca d'Italia può acquisire informazioni ed eseguire ispezioni presso i soggetti di cui all'art. 1, ovvero richiedere che tali verifiche siano effettuate dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

    Art. 10. Fideiussione.

    1. L'art. 1938 del codice civile è sostituito dal seguente: <<Art. 1938 (Fideiussione per obbligazioni future o condizionali). -- La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito>>.

    2. All'art. 1956 del codice civile è aggiunto il seguente comma: <<Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione>>.

    Art. 11. Norme finali.

    1. Le disposizioni della presente legge sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

    2. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni applicative della Banca d'Italia previste dalla presente legge, nonchè il decreto del Ministro del tesoro di cui all'art. 3, comma 2, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

    3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del CICR devono essere adottate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Nel medesimo termine deve essere emanato il decreto del Ministro del tesoro di cui all'art. 3, comma 2. Entro i trenta giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti, la Banca d'Italia emana le proprie istruzioni applicative.

    4. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'art. 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'art. 8, comma 1, e all'art. 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    Allegato 1
    (Articolo 2, comma 1) OPERAZIONI DI RACCOLTA

    Conti correnti liberi; conti correnti vincolati (per classi di durata del vincolo); libretti di deposito a risparmio liberi; libretti di deposito a risparmio vincolati (per classi di durata del vincolo); buoni fruttiferi (per classi di durata); certificati di deposito (per classi di durata); obbligazioni.

    OPERAZIONI DI PRESTITO E FINANZIAMENTO A TASSO ORDINARIO

    Crediti personali; crediti ipotecari; mutui e finanziamenti a tasso fisso; mutui e finanziamenti indicizzati; anticipazioni fondiarie ed edilizie; somministrazioni in conto mutuo; crediti agrari; affidamenti in conto corrente; finanziamenti su portafoglio commerciale; sconto di portafoglio; anticipi all'esportazione.

    SERVIZI
    Ordini di pagamento a favore di terzi (cd. bonifici); depositi di titoli a semplice custodia; depositi di titoli a custodia ed amministrazione; gestione di patrimoni mobiliari; negoziazione di titoli (di Stato, obbligazionari, azionari); servizio titoli (pagamento dividendi o cedole, rimborso titoli scaduti o estratti); servizi di incasso effetti, documenti, assegni; pagamento utenze, contributi e tributi; acquisto e cambio di valute estere; rilascio di travellers cheques in divisa estera; pagamento o negoziazione di assegni turistici in divisa estera; locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi; carte di credito; versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici.

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    USURA

    La legge sull'usura (legge 108/1996), ha introdotto un limite ai tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento oltre il quale gli stessi sono considerati usurari. Ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi, si deve fare riferimento al momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del pagamento (legge 24/2001).
    La Banca d'Italia rileva trimestralmente i tassi effettivi globali medi applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari e li pubblica in Gazzetta Ufficiale.
    Per determinare se un tasso di interesse è usurario oppure no, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del reddito.” Quindi nel calcolo dell’interesse passivo, ai fini della valutazione di tassi usurari, devono essere considerati tutti i costi applicati dalla banca ad esclusione delle imposte.
    Riepilogando, in sintesi:
    Art.. 2 comma 1 della legge 108/’96: “Il ministro del tesoro. sentito la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari”,
    Quindi per calcolare il tasso (TEGM) bisogna considerare:
    INTERESSI + SPESE +CMS
    non si considerano le imposte e le tasse 

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    SIMULAZIONE / TRUFFA CONTRATTUALE

    Integra il reato di truffa contrattuale la negoziazione di contratti di swap laddove l’operazione risulti ad alto rischio e basso rendimento, conclusa in contropartita diretta con l’intermediario, sicuramente speculativa e non di copertura, caratterizzata da un rapporto rischio-rendimento perverso in quanto l’aspettativa di un rendimento, comunque modesto, risulti correlata ad una serie di circostanze che al contempo ne condizionavano l’elevatissima rischiosità, per cui nessun investitore, ove consapevole del rapporto rischio-rendimento sotteso all’operazione finanziaria, l’avrebbe conclusa. Nel caso in cui l’operazione, infatti, nonostante la sua improponibilità, sia stata ugualmente conclusa, ciò non può che essere avvenuto in seguito ad una mendace e dunque proponente informazione idonea ad indurre in errore il malcapitato investitore, essendo evidente che, senza l’artifizio, il raggiro e l’induzione in errore circa il suo contenuto, la vittima avrebbe rifiutato la transazione.
    Per quanto attiene l’individuazione del momento consumativo del delitto di truffa aggravata a seguito della negoziazione di contratti di swap, da ricondursi al genus dei reati a consumazione prolungata, la condotta delittuosa deve ritenersi consumata nel momento della scadenza dei singoli contratti, con la contabilizzazione nel conto corrente dei singoli clienti delle perdite e con il corrispondente vantaggio per l’istituto di credito. Laddove la parte offesa, dopo la scoperta della condotta delittuosa, al fine di evitare oneri patrimoniali connessi al reato, stipuli, alla scadenza del contratto fraudolentemente sottoscritto, un nuovo e diverso contratto con l’istituto medesimo, frutto di una autonoma e consapevole scelta del cliente truffato, tale atto non risulta idoneo ad incidere sul momento consumativo del reato, interrompendosi il collegamento causale tra la condotta ingannatoria e l’ulteriore obbligazione assunta. Ne consegue che, individuato il momento perfezionativo del reato con la scadenza dei singoli contratti di swap, da tale momento inizia a decorrere il termine di prescrizione.

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    TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

    La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari persegue l’obiettivo, nel rispetto dell’autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario.
    Il rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela attenua i rischi legali e di reputazione e concorre alla sana e prudente gestione dell’intermediario.
    Le disposizioni in materia di trasparenza (titolo VI del T.U.; delibere del CICR citate nel par. 2 e il presente provvedimento) si applicano — salva diversa previsione — a tutte le operazioni e a tutti i servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. (incluso il credito al consumo e i servizi di pagamento) aventi natura bancaria e finanziaria offerti dagli intermediari, anche al di fuori delle dipendenze ("fuori sede") o mediante "tecniche di comunicazione a distanza".
    Secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del T.U.F., le disposizioni non si applicano ai servizi e alle attività di investimento né al collocamento di prodotti finanziari (1) e alle operazioni e servizi che siano componenti di prodotti finanziari, sottoposti alla disciplina della trasparenza prevista dal medesimo T.U.F., salvo che si tratti di operazioni di credito al consumo disciplinate ai sensi del titolo VI, capo II, del T.U. Conseguentemente, le presenti disposizioni:
    a) non si applicano ai servizi e alle attività di investimento come definiti dal T.U.F. e al collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento, quali, ad esempio, obbligazioni e altri titoli di debito, certificati di deposito, contratti derivati, pronti contro termine;
    b) in caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante non sia di investimento si applicano:
    - all’intero prodotto se questo ha finalità, esclusive o preponderanti, riconducibili a quelle di servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. (ad esempio, finalità di finanziamento, di gestione della liquidità, ecc.);
    - alle sole componenti riconducibili a servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. negli altri casi.
    In caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante sia di investimento, si applicano le disposizioni del T.U.F. sia al prodotto nel suo complesso sia alle sue singole componenti, a meno che queste non costituiscano un’operazione di credito al consumo (alle quali si applica quanto previsto dalle presenti disposizioni).
    La sezione XI dà attuazione all’articolo 127, comma 01, del T.U. e alle deliberazioni del CICR del 2 agosto 1996 e del 25 luglio 2000 in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni, rispettivamente, delle banche e dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del T.U., nella parte in cui prevedono che la Banca d’Italia stabilisca requisiti organizzativi minimi volti a salvaguardare la correttezza e la trasparenza dei rapporti con la clientela. Per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica la sezione XI attua in parte, rispettivamente, l’articolo 114-quaterdecies, comma 2, del T.U. e l’articolo 114-quinquies 2, comma 2, del T.U.
    Anche le disposizioni della sezione XI riguardano i soli servizi che ricadono nell’ambito di applicazione del titolo VI del T.U.; ai rimanenti servizi si applicano le disposizioni previste ai sensi del T.U.F.

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