Dispositivo dell'art. 1831 Codice Civile
Dispositivo dell'art. 1831 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI → Titolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986) → Capo XVI - Del conto corrente
La chiusura del conto (1) con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.
Note
(1) Alla chiusura del conto sorge il diritto al pagamento del saldo, ma se questo pagamento non viene richiesto, il saldo si considera prima rimessa[v. 1823] per un nuovo conto corrente [v. 1823 2] a tempo indeterminato.
Per chiusura del conto non si intende affatto la conclusione del contratto, ma la semplice chiusura del periodo di tempo a cui si riferisce il calcolo (es.: il contratto può avere durata indeterminata e il conto può essere chiuso ogni 8 mesi).