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Dispositivo dell’art. 644 Codice Penale – Usura
Dispositivo dell’art. 644 Codice Penale Fonti
→ Codice Penale → LIBRO SECONDO – Dei delitti in particolare → Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio (Artt. 624-649) → Capo II – Dei delitti contro il patrimonio mediante frode
Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità (2), interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da tremilanovantotto euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario (3). La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (4). Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (5). Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito (6). Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà (7): 1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare (8); 2) se il colpevole ha richiesto in garanziapartecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari (9); 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno (10); 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale (11); 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione (12). Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzoo profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato allerestituzioni e al risarcimento dei danni (13) (14).
Note
(2) La prestazione dell’agente (a fronte della quale sono richiesti interessi o altri vantaggi usurari) può consistere, oltre che in danaro, in qualsiasi altra utilità e, dunque, in una cosa mobile ma anche in un bene immobile o in una prestazione di energie umane. Ciò significa che l’attuale disciplina, a differenza di quella precedente, consente di punire anche la c.d. usura reale concernente cioè prestazioni di servizi o attività professionali (si pensi all’ipotesi del medico che per il suo intervento chieda un compenso eccessivo).
(3) Si tratta della c.d. mediazione usuraria che assume il valore di autonoma fattispecie criminosa caratterizzata dal fatto che il soggetto attivo è persona diversa da quella che effettua la sovvenzione che può, dunque, essere anche perfettamente lecita. Qualora poi la mediazione usuraria si accompagni ad una sovvenzione che il mediatore sa essere usuraria si pone il problema della configurazione a suo carico di un concorso di reati. È preferibile la soluzione negativa posta l’esistenza di una clausola di riserva, «fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto dalla disposizione precedente», contenuta nel capoverso della norma.
(4) Si tratta del c.d. tasso di interesse limite superato il quale l’interesse deve sempre considerarsi usurario. Esso è fissato dall’art. 2 della legge 108/96 il quale dispone che: «Il limite previsto dal terzo comma dell’art. 644 del c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale…. relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà». Quindi il mero superamento del 50% del tasso medio determina l’usurarietà del compenso del finanziamento erogato. A titolo esemplificativo, se il tasso di interesse nel mercato finanziario, per una determinata categoria di operazioni, oscilla tra un minimo del 14% ed un massimo del 30%, così determinando il tasso medio nel 22%, un interesse richiesto superiore al 33% (22 + 11) è da qualificarsi usurario e quindi penalmente illecito. Lo stesso articolo 2 (comma 2) prevede che: «La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale». In particolare, la prima classificazione verrà pubblicata entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della l. 108/96. Fino alla suddetta pubblicazione, per evitare un vuoto normativo, il legislatore ha previsto una figura temporanea di usura stabilendo che «è punito a norma dell’art. 644, primo comma, del Codice penale, chiunque, fuori dei casi previsti dall’art. 643 del Codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economico o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dall’art. 644, primo comma, del Codice penale, procura a soggetto che si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risulta sproporzionato rispetto all’opera di mediazione» (art. 3, l. 108/96).
(5) In questi casi si parla di usurarietà in concreto che, appunto, sussiste in presenza di un tasso applicato al prestito inferiore al limite legale, ma che tuttavia conserva il suo carattere usurario in ragione della situazione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e della sproporzione degli interessi pattuiti rispetto alle concrete modalità del fatto.
(6) La disposizione in esame sancisce il principio della omnicomprensività della nozione di interesse e mira ad evitare l’aggiramento della norma attraverso l’imputazione di somme, invece che a capitale ed interessi, a spese varie.
(7) La norma identifica cinque circostanze aggravanti ad effetto speciale in quanto la loro presenza determina un aumento di pena superiore ad 1/3 [v. Libro I, Titolo III, Capo II].
(8) Perché ricorra l’aggravante è necessario che l’usura sia stata commessa nell’esercizio professionale di una delle attività indicate: pertanto, non ricorre l’aggravante in questione qualora, ad esempio, un direttore di banca, a titolo privato e non nell’esercizio delle sue funzioni, concede un mutuo usurario.
(9) L’aggravante mira a reprimere il fenomeno diffuso dell’acquisizione da parte degli «strozzini», spesso legati ad organizzazioni criminali, delle aziende o dei beni immobili delle persone a cui erogano il credito usurario e che verosimilmente non riusciranno ad onorare il debito.
(10) Prima della riforma lo stato di bisogno era uno degli elementi costitutivi del reato, odiernamente costituisce aggravante dell’usura. Infatti, con la riforma del ’97 il riferimento allo stato soggettivo della vittima è scomparso, perché sono stati introdotti i tassi soglia anti-usura. Considerato quanto dispone l’art. 59, comma 2, perché ricorra l’aggravante in esame è necessario che l’agente sia a conoscenza dello stato di bisogno della vittima o quanto meno che lo stesso sia riconoscibile.
(11) È da ritenere che per la ricorrenza dell’aggravante è necessario che l’erogazione creditizia sia fatta per finalità professionali della vittima e non per esigenze estranee alle attività protette dalla norma (es. per far fronte a debiti di gioco). Si ritiene che in tale aggravante sia confluita l’originaria previsione dell’art. 644bis (usura impropria) abrogata dall’art. 1, l. 7-3-1996, n. 108. Pertanto, si configura in proposito un’ipotesi di successione di leggi nel tempo (v. art. 2, comma 3).
(12) L’aggravante trova la sua giustificazione nella maggiore pericolosità palesata dal soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.
(13) Dall’ultimo comma dell’art. 644 si desume che la confisca delle cose collegate al reato di usura è sempre obbligatoria, anche in caso di patteggiamento (v. c.p.p. 444). (14) Cfr. d.m. 19-9-2003 (G.U. 29-9-2003, n. 226) (Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo ottobre-dicembre 2003).